Importante pronuncia del Giudice di legittimità penale in materia di tenuità del danno in rapporto con le lesioni all’ambiente e ai valori paesaggistici.
La sentenza Corte cass., Sez. III, 27 maggio 2016, n. 22256 ha ribadito che la circostanza attenuante prevista dall’art. 62, comma 1°, n. 4, cod. pen. (“l‘avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità”) può esser applicata ai soli delitti e non ai reati contravvenzionali, come quelli che sanzionano violazioni urbanistiche o paesaggistiche.
Il danno arrecato all’ambiente e al territorio, beni irriproducibili tutelati dall’Ordinamento, non può in ogni caso esser considerato di tenue entità.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 13 giugno 2016
Cass. Sez. III n. 22256 del 27 maggio 2016 (Ud. 28 apr 2016)
Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. Rongo
Urbanistica. Attenuante del danno di particolare tenuità.
L’applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è limitata ai soli delitti e non anche alle contravvenzioni, tanto è vero che tale esclusione è stata ripetutamente affermata proprio con riferimento alle violazioni urbanistiche, specificando anche che non potrebbe comunque considerarsi di speciale tenuità il danno o il fine di lucro in una disciplina tesa alla tutela di beni irriproducibili e di valore incommensurabile quali l’ambiente ed il territorio.
qui la sentenza Cass. pen., Sez. III, 27 maggio 2016, n. 22256.
(foto P.T., M.Z., S.D., archivio GrIG)